Brunetta: La delega fiscale non è la prima riforma di Renzi perchè il merito é di Berlusconi
La nota del capogruppo di Forza Italia alla Camera

“La delega fiscale, prima riforma di Renzi, l’ha fatta Berlusconi; é una affermazione provocatoria ma non é lontana dal vero. Il testo approvato era quello presentato ad inizio legislatura proprio da Capezzone e sostenuto dalla maggioranza di larghe intese che appoggiava il governo Letta, e che a sua volta riprendeva i contenuti della delega presentata nella scorsa legislatura.”
Di seguito, alcuni punti fermi della legge delega:
1. Tempi. Il Governo ha 12 mesi per adottare i decreti delegati sulla base di questa delega, ma almeno il primo dovrà essere adottato entro 4 mesi. Ogni 4 mesi (e in prima battuta dopo 2 mesi) il Governo deve riferire alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato di attuazione della delega
2. Obiettivi complessivi: no all’aumento della pressione fiscale, anzi l’obiettivo è quello della riduzione. Dai decreti delegati non deve derivare un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. La revisione del sistema fiscale deve perseguire l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, anche attraverso la crescita economica, nel rispetto del principio di equità, compatibilmente con il rispetto dell’art.81 della Costituzione, nonché degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo
3. Responsabilizzazione fiscale. Deve essere individuabile, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate. In base a un principio di chiarezza e responsabilizzazione, va dunque suddiviso per soggetti istituzionali (Stato, Regioni, enti locali), il quadro dei beneficiari e/o cobeneficiari delle singole imposizioni. Stop alla giungla delle addizionali.
4. Processo tributario. Recepimento dei principi indicati dal Cnel per la riforma dei procedimenti e del processo in materia tributaria. Coordinamento e semplificazione delle norme sugli obblighi dei contribuenti; potenziamento delle forme di contraddittorio tra amministrazione e contribuenti; leale e reciproca collaborazione tra amministrazione e cittadini; rafforzamento della conciliazione nel processo tributario.
5. Catasto: contraddittorio, partecipazione, pubblicità, tutela. Per garantire un adeguato contraddittorio, nelle Commissioni censuarie chiamate a validare le funzioni statistiche deve anche esservi la partecipazione di esperti indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare; massima pubblicità e trasparenza delle funzioni statistiche; le funzioni statistiche devono fare riferimento alle più aggiornate metodologie statistiche utilizzate a livello scientifico internazionale; monitoraggio semestrale (con relazione del Governo al Parlamento) sugli effetti della revisione, articolati a livello comunale, al fine di verificare l’invarianza di gettito; apertura alle forme di tutela giurisdizionale (definite “necessarie”); valori e rendite non possono comunque andare al di sopra del valore di mercato
6. Le maggiori entrate derivanti dal contrasto all’evasione e all’erosione fiscale devono essere esclusivamente attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Occorre inoltre favorire l’emersione di base imponibile anche attraverso misure finalizzate al contrasto di interessi. Potenziamento della fatturazione elettronica a fronte di una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti.
7. Incentivi e contributi alle imprese: se ridotti, allora meno tasse alle imprese. I risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese devono essere destinati alla riduzione dell’imposizione fiscale gravante sulle imprese.
8. Profili penali. Mantenimento del regime penale per i comportamenti più gravi; revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di correlare le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti, con possibilità per le fattispecie meno gravi di applicare sanzioni amministrative anziché penali.
9. Giochi. Partecipazione dei Comuni alla pianificazione della dislocazione di sale da gioco e punti vendita; maggiori controlli anti-riciclaggio; rafforzamento delle norme sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi.
10. Compensazione. Tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d’imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico
11. Dichiarazione precompilata e semplificazione. Nel quadro di un ampliamento del sistema di tutoraggio e di una migliore assistenza ai contribuenti per l’assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, va prevista la possibilità di invio ai contribuenti e di restituzione da parte di questi ultimi di modelli precompilati
12. Statuto del contribuente e irretroattività norme di sfavore. I decreti devono rispettare i principi dell’ordinamento dell’Ue e quelli dello Statuto del contribuente, con particolare riferimento al vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore
